rilascio permesso soggiorno per extracomunitari
Informazioni generali
PERMESSO DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art. 9, 10, 11, 12 e 13)
- le proprie generalità complete e quelle degli eventuali figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore
- il luogo dove dichiara di voler soggiornare
- il motivo del soggiorno
- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nel quale sia stato apposto, se richiesto, il visto d'ingresso
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza
- 4 fotografie formato tessera (allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio)
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno, rapportati al numero delle persone a carico
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia requisito per il rilascio del permesso di soggiorno.
- per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data d'ingresso nel territorio nazionale
- quando si tratta di soggiorno per turismo, di durata non superiore a 30 giorni, di gruppi guidati, la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo
- per il soggiorno da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato.
- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
- superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E' rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale.
All'atto del ritiro dovrà
essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi
in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
- Il rinnovo del permesso
di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui si
trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ed è rinnovato
per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio
iniziale.
Ai fini del rinnovo la questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
e) Rifiuto
- Quando il permesso di soggiorno
è rifiutato, la questura avvisa l'interessato che, sussistendone
i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione
dell'espulsione.
Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l'Italia, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'emissione del provvedimento di espulsione.
Anche fuori dei casi d'espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console dello Stato d'appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l'Italia.
Come e dove si presenta
il ricorso?
- Il ricorso deve essere presentato
entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha sede l'autorità che ha
emanato il rifiuto, e deve essere presentato da un avvocato.
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) consente l'esercizio di lavoro autonomo, sempre che sussistano i requisiti o le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative
- il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, previa iscrizione alle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
- il permesso di soggiorno per studio o formazione consente l'esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore
Il permesso di soggiorno per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate annualmente attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione riguardante il rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, nonché di ogni altro adempimento amministrativo richiesto e della documentazione comprovante la disponibilità finanziaria occorrente per l'esercizio dell'attività.